Le modifiche alla stima dei conferimenti di beni in natura e crediti (diritto commerciale)





Oltre ai richiami agli articolo 2254 e 2255 relativi al passaggio dei rischi e delle garanzie del socio, il legislatore detta una specifica disciplina per il conferimento di beni in natura e crediti nella costituizione della S.p.a. , finalizzata all’effettiva copertura del capitale sociale tramite i conferimenti. È fondamentale infatti che la società sia dotata di mezzi propri almeno pari al valore espresso dal capitale sociale. La presente disciplina si applica alla costituizione della S.p.A., sia al successivo eventuale aumento a pagamento del capitale sociale. Articolo 2343 del codice civile (stima dei conferimenti di beni in natura e crediti) Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.

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Pubblicato il: 30 Marzo 2018

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